Dopo il via libera della Commissione europea, arrivato il 22 giugno, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Agricoltura che fornisce le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare, Missione 2, componente 1, investimento 2.2” del PNRR, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo con dotazione di circa un miliardo di euro.
Il testo istituisce il nuovo regime di aiuti per interventi su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, e fra le altre cose prevede:
- 80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell’autoconsumo, con la nuova fattispecie dell’“autoconsumo condiviso”.
- fino all’80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli.
- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese agricole di produzione primaria e per le imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo.
Sono soggetti beneficiari: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi; associazioni temporanee di imprese (ATI); raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) e reti d’impresa; comunità energetiche rinnovabili (CER).
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, o di autoconsumo condiviso, annuale. La misura mira a finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Unitamente a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.